Oggi vi parlo di un argomento noto soprattutto ai dottori commercialisti e agli avvocati, ma (secondo me) "ancora" poco conosciuto dai consumatori: l'anatocismo bancario.
Si tratta, in poche parole, della pratica che permetteva agli Istituti
di credito di capitalizzare gli interessi passivi dei clienti in
maniera trimestrale e gli interessi attivi con periodicitàannuale. Il
termine anatocismo, infatti, deriva dal greco ed è composto da due
parole: anà, che significa di nuovo, e tokòs che significa interesse. Un fenomeno che in passato ha colpito una moltitudine di rapporti
bancari. E mi riferisco ai conti correnti dedicati al business che si
trovavano spesso in rosso. Quindi, ad una platea di consumatori ampia e
diversificata: imprenditori, commercianti, liberi professionisti.
Ma procediamo per gradi e vediamo come è nato tutto ciò: partendo dalla
legislazione che ha fatto sbocciare questo problema; passando per le
tappe fondamentali da seguire per ottenere il rimborso; per finire alla
richiesta di risarcimento ed alla perizia contabile.
Tutto parte dal Codice civile. L'art. 1283 recita: "In mancanza di usi
contrari, gli interessi scaduti possono produrre altri interessi solo
dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione
posteriore allo loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi
dovuti almeno da sei mesi".
A causa della dicitura "In mancanza di usi contrari", fino al 1999,
questa parte dell'articolo è stata interpretata dalle banche come la
possibilità di capitalizzare gli interessi prima della domanda
giudiziale, quando gli usi erano convenuti prima della maturazione
degli interessi principali e se gli interessi non fossero dovuti per
almeno sei mesi. E infatti, per oltre vent'anni, la Corte di Cassazione
ha riconosciuto legittima la capitalizzazione degli interessi passivi
per la sussistenza degli "usi uniformi bancari".
Nel 1999, però, la Suprema Corte ha cambiato orientamento, emettendo le
sentenze n.237, n.3096 e n.12507. Con queste, ha stabilito che la
periodicità trimestrale/annuale degli interessi è da considerarsi
introdotta a seguito di norme uniformi bancarie nel 1952 e non trova
riscontro negli usi.
È allora che la clausola in questione assume valore di "uso negoziale"
e non "uso normativo", come sostenuto dalla banche. E, quindi, risulta
non proponibile nel "derogare alla regola generale".
Quest'ultima torna ad essere "imperativa", rendendo nulla la clausola che richiama gli usi per violazione della norma generale.
Al fine di prevenire l'inasprimento dei rapporti fra banche e clienti,
il Governo è intervenuto con l'art. 25 del D.Lgs. 342/99, il
cosiddetto Decreto salva interessi.
Con tale emendamento il legislatore ha mutato il dettato dell'art.120 del testo unico bancario introducendo due commi.
Con il secondo stabilisce che: "Il CICR stabilisce modalità e criteri
per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle
operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria,
prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia
assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi sia debitori che creditori".
Mentre col terzo: "le clausole relative alla produzione di interessi
sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati
anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al
comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa,
debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera che
stabilirà, altresì, le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto
di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può
essere fatta valere solo dal cliente".
Il CICR, il 9 febbraio del 2000, ha deliberato (con entrata in vigore
dal 22 aprile dello stesso anno) che l'accredito degli interessi e
l'addebito deve avvenire secondo la medesima periodicità (stabilita
contrattualmente).
A poco meno di un anno di distanza, il comma 3 dell'art. 25 D.Lgs.
n.342 è stato dichiarato incostituzionale (sentenza della Consulta n.
425 del 17 ottobre 2000). Tuttavia, il rimanente contenuto
dell'articolo rimane inalterato, così come è rimasta efficacie e valida
la delibera del CICR.
Successivamente, la Corte, proferendosi in 10 giudizi su questioni
analoghe, ha bocciato la sanatoria delle clausole anatocistiche. Cioè,
di tutte quelle previste nei contratti bancari stipulati prima
dell'entrata in vigore della delibera del CICR. In sostanza, ha
riaperto il contenzioso sull'addebito trimestrale degli interessi che
il Governo aveva cercato di "tappare" con la norma-sanatoria.
Riassumendo: il legislatore, da un lato ha sancito una sanatoria delle
clausole anatocistiche dei contratti bancari siglati prima del 1999
(entrata in vigore del D.Lgs. 342/99) con effetti limitati fino al
22.4.2000 (entrata in vigore della delibera del CICR); dall'altro ha
assegnato validità alle clausole poste in essere nel periodo tra il
09.02.1999 e il 21.4.2000.
Ciò che è desumibile da tutta questa storia è che il legislatore non ha
reso illegittimo l'addebito trimestrale degli interessi, ma ha sancito
che la banca debba adottare la stessa periodicità sulla
capitalizzazione.
La massima: la capitalizzazione infrannuale è lecita, ma deve essere
rispettata un'identica periodicità nel conteggio degli interessi
creditori e debitori.
Di recente sono intervenute diverse sentenze sull'anatocismo, molte
delle quali sono state raggruppate dall'Adusbef in questa pagina.
Passiamo ora alla "risoluzione" del problema. Ovvero a come chiedere il
rimborso delle somme trattenute dalla banca. Il procedimento da seguire
è schematizzabile in 5 punti. Vediamoli.
1) Come individuare se il proprio conto è vittima di anatocismo?
Basta controllare gli estratti conto e individuare ogni quanto è
effettuata la capitalizzazione degli interessi passivi e quelli attivi.
Se c'è differenza di periodicità (e se il conto è andato in rosso), è
meglio rivolgersi al commercialista o all'avvocato affinché esamini il
contratto di conto corrente. Bisogna tener presente, comunque, che, se
il conto è stato chiuso oltre 10 anni fa, non si ha diritto al rimborso.
2) Se c'è anatocismo, cosa si deve fare?
Si deve richiedere alla banca il rimborso tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno. Esistono online numerosi fac-simile della domanda
da inviare. È possibile effettuarne il download dal sito dell'Adusbef. Se la banca non risponde
o non rimborsa, si può citarla in giudizio.
3) Conviene citare la banca?
Prima di imbarcarsi un un'azione legale è bene fare quattro calcoli:
vale la pena citare in giudizio l'Istituto di credito? La risposta è
semplice: se l'importo è consistente, sì.
4) Come quantifico il mio anatocismo? Serve la documentazione?
Il calcolo dell'anatocismo può essere fatto a partire dal 1952 e
comunque da quando il conto è andata in rosso. Se non si ha a
disposizione la documentazione, è possibile richiederla (dietro
pagamento) alla banca, che deve produrla entro 90 giorni. Ottenute le
copie degli estratti conto (la banca è tenuta a conservarli per 10
anni) si può passare al calcolo vero e proprio.
Qui la domanda nasce da sé: "ma come quantifico il danno
dell'anatocismo senza spendere un sacco di soldi per gli estratti
conto?". Regolarsi da soli non è difficile. Basta tenere presente che
più il conto si è protratto negli anni e più è rimasto sostanzialmente
in rosso, maggiore sarà l'incidenza dell'anatocismo. Naturalmente, è
sempre meglio contabilizzare il tutto con calcoli precisi.
5) Come si effettua il calcolo?
Determinare quanto la banca ha capitalizzato in più come interessi
passivi anatocistici non è semplice. Meglio rivolgersi ad un
professionista che effettuerà una perizia ad hoc. Tuttavia, se volete
imbarcarvi in questa impresa, vediamo come operare.
Per effettuare il calcolo dell'anatocismo occorrono tre elementi: gli
estratti conto, un software per la tenuta di un conto corrente e tanta
pazienza. Bisogna, infatti, dapprima caricare tutti gli estratti conto
nel software bancario e ricreare quindi la situazione originale del
conto corrente. Fatto ciò, dagli estratti conto, bisogna individuare i
tassi applicati dalla banca per la capitalizzazione degli interessi e
caricarli nello stesso software.
Così, viene ricreato il conto corrente nel PC. Da questo, si devono
togliere tutte le voci relative ad interessi. Al termine di questa
procedura si ottiene un conto corrente epurato da ogni competenza
addebitata dalla banca. Non rimane, quindi, che ricalcolare gli
interessi (attivi e passivi) con la stessa periodicità. Al termine si
ha il conto corrente come dovrebbe risultare se si fosse applicata la
capitalizzazione degli interessi passivi e attivi con la medesima
periodicità. E di conseguenza, il saldo al netto dell'anatocismo.
L'ultima cosa da fare è sottrarre dal saldo presente sugli estratti
conto (quello falsato dall'anatocismo per intenderci) con quello
individuato dopo le operazioni di conteggio. La differenza sarà
l'incidenza dell'anatocismo. Cioè la somma da richiedere nel rimborso.
Ovviamente, tutte queste operazioni (il ricreare il C/C, l'epurazione
degli interessi, l'inserimento dei tassi e la ricapitalizzazione)
devono essere fattibili dal software bancario installato. In Rete se ne
trovano diversi, anche gratuiti, basta effettuare una ricerca su
Google. Io vi consiglio di utilizzare Continbanca 7 della Finson.
È semplice, pratico, ha tutto quello che occorre e costa poco.
Naturalmente, ci sono anche altre soluzioni: come applicazioni ad hoc
per l'anatocismo che effettuano direttamente il calcolo dell'incidenza
sul C/C o come fogli di calcolo realizzati con Excel che permettono di
trasformare il tasso e la periodicità degli interessi e determinare
quindi il saldo al netto. Personalmente, anche se più macchinoso come
procedimento, preferisco ricostruire il conto corrente, epurarlo e
ricapitalizzare gli interessi.
Spero di esservi stato utile e comunque ricordate sempre che, per
calcoli del genere, è sempre consigliabile rivolgersi ad un
professionista: un dottore commercialista o un esperto contabile. Anche
in considerazione del fatto che non tutti i contratti di conto corrente
erano affetti da anomalie del genere; che ci avviciniamo alla
prescrizione decennale sull'anatocismo; che le tempistiche da
rispettare vanno valutate sapientemente; che vanno considerati anche
altri fattori che possono incidere sul rapporto (come l'usura e le
Commissioni di Massimo Scoperto); che i calcoli da effettuare
richiedono tempo e competenze tecniche.