Con una Sentenza di mercoledì scorso il Tribunale di Parigi ha vietato alla Wizzgo di continuare a fornite ai propri utenti i servizi di videoregistrazione on-line gratuita di alcuni canali diffusi da talune emittenti francesi e l'ha condannata a risarcire a queste ultime oltre 250 mila euro...
La Wizzgo si era difesa ed aveva, anzi, essa stessa chiesto ai Giudici
di accertare la legittimità della propria condotta sostenendo che la
sua attività consisteva semplicemente nel fornire ai propri utenti un
videoregistratore virtuale e che, quindi, rientrava nell'esercizio di
una delle libere utilizzazioni previste dalla legge francese:
l'esecuzione della copia privata.
I giudici non hanno, tuttavia, accolto tale tesi rilevando che, allo
stato, in Francia la copia privata deve essere eseguita personalmente
dagli utenti e non può essere effettuata "per conto terzi".
E se fosse accaduto in Italia?
Nel nostro Paese la situazione è "in divenire" ma sembra diversa.
Per effetto di una recente modifica normativa - per la verità poco
conosciuta - infatti il legislatore ha ampliato il novero dei soggetti
tenuti al versamento di un equocompenso per copia privata anche a
coloro che offrono servizi di videoregistrazione in remoto.
Il nuovo testo del primo comma dell'art. 71 septies suona, infatti, così: 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori
originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed
i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un
compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di
cui all'articolo 71-/sexies/. Detto compenso è costituito, per gli
apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o
digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato
dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi
polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente
caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata
alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un
importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e
video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o
trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi,
il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di
registrazione resa dai medesimi supporti. *Per i sistemi di
videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è
dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla
remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso. Il secondo comma delle norma prevede che la misura del compenso sia determinata con un decreto del ministro per i beni e le attività culturali da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sembra, dunque, che in Italia, a differenza che in Francia, i videoregistratori domestici possano essere gettati dalla finestra nella notte di S. Silvestro e sostituiti con più versatili ed affidabili servizi di videoregistrazione on-line. Ma télé avec moi...come dicevano i ragazzi di Wizzgo prima di imbattersi nella decisione del tribunale di Parigi.